PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere la partecipazione diretta degli elettori alla selezione dei candidati nelle consultazioni elettorali, favorendo l'organizzazione di elezioni primarie da parte dei partiti politici e dei loro raggruppamenti.

Art. 2.

      1. Ai fini della designazione dei candidati per tutte le cariche elettive i partiti politici e i loro raggruppamenti che intendono partecipare alle consultazioni possono indire elezioni primarie.

Art. 3.

      1. Le modalità di svolgimento delle elezioni primarie di cui all'articolo 2 devono essere previste negli statuti dei partiti politici, nei regolamenti dei gruppi parlamentari o, comunque, in appositi regolamenti approvati dai competenti organi statutari, depositati annualmente dai partiti politici, in forma singola o associata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accertata la conformità degli statuti e dei regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge, ne dispongono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

      1. Le norme statutarie e regolamentari di cui all'articolo 3 devono obbligatoriamente prevedere:

          a) l'applicazione delle cause di ineleggibilità previste dalla legislazione vigente

 

Pag. 4

in materia anche alle elezioni primarie;

          b) la piena libertà di iscrizione al partito, anche mediante richiesta diretta agli organi centrali attraverso procedure semplificate e la disponibilità di tecnologie avanzate, compreso il ricorso a sistemi telematici, nonché l'elencazione espressa e tassativa dei casi di esclusione preventiva o successiva;

          c) l'istituzione da parte dei partiti di liste degli elettori primari, la determinazione delle modalità di iscrizione alle stesse secondo i princìpi di cui alla lettera b) e la fissazione della quota di iscrizione alle medesime liste. La quota di iscrizione non può essere superiore alla quota stabilita per l'iscrizione al partito;

          d) l'elettorato attivo e passivo, nelle elezioni primarie, dei soggetti compresi nelle liste di cui alla lettera c) e la percentuale di sottoscrittori, appartenenti alle medesime liste, occorrente per la designazione degli aspiranti candidati. La percentuale di sottoscrittori non può comunque essere superiore al 10 per cento dei soggetti iscritti nelle liste;

          e) adeguate forme di pubblicità, attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa e dei sistemi telematici di cui alla lettera b), delle liste degli elettori primari, delle designazioni alla candidatura e dei programmi degli aspiranti candidati. I partiti devono comunque riconoscere e garantire parità di trattamento agli aspiranti candidati;

          f) l'organizzazione della consultazione effettuata a cura e a spese dei partiti interessati. La regolarità di svolgimento della consultazione è attestata da un notaio che deve presenziare alle operazioni elettorali;

          g) la trasmissione dei risultati delle elezioni primarie, corredati della dichiarazione di regolare svolgimento sottoscritta dal notaio presente alla consultazione ai sensi della lettera f), al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che ne dispongono

 

Pag. 5

la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          h) la candidatura effettiva dei soggetti che risultino designati a seguito delle elezioni primarie.

Art. 5.

      1. Le elezioni primarie di cui alla presente legge devono essere effettuate almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le cariche di cui all'articolo 2.

Art. 6.

      1. I contributi pubblici di qualsiasi natura in favore di partiti o di gruppi parlamentari che non hanno scelto i candidati alle cariche di cui all'articolo 2 mediante elezioni primarie, ai sensi della presente legge, ovvero che non hanno effettivamente candidato i soggetti risultati designati in seguito a elezioni primarie, sono decurtati di un terzo.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.